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OBBLIGHI DI SICUREZZA PER LE AZIENDE CHE OSPITANO STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 let. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” risulta a tutti gli effetti equiparato ad un lavoratore.
Pertanto, il Datore di Lavoro dell’azienda che ospita lo studente in stage, cosiddetta struttura ospitante, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 al fine di garantire la salute e sicurezza dello stesso.
Formazione e informazione in materia di salute e sicurezza
I compiti formativi sono ripartiti tra istituto scolastico e struttura ospitante. La formazione generale (4 ore), che costituisce credito formativo permanente, è a carico dell’istituto scolastico mentre la formazione specifica, la cui durata minima varia a seconda della tipologia di rischio dell’azienda (basso, 4 ore; medio, 8 ore; alto, 12 ore), deve essere svolta in funzione dei rischi presenti nella struttura ospitante e valutata dal Datore di Lavoro, eventualmente con il supporto del RSPP.
Sarà a carico della struttura ospitante la formazione specifica dello studente che non ne è in possesso oppure l’integrazione di una formazione già erogata con una informazione e formazione ad hoc, che tratti i rischi effettivamente presenti sul luogo di lavoro. L’informazione e formazione integrativa sui rischi specifici deve sempre essere documentata.
Sorveglianza sanitaria
Se lo studente, nell’ambito del suo percorso di alternanza svolge attività che presentano rischi per i quali ai sensi della normativa vigente è prevista la sorveglianza sanitaria (ad esempio: uso di videoterminali per almeno 20 ore/settimana, etc.), dovrà essere in possesso di certificato di idoneità alla mansione. Se presente il medico competente dell’istituzione scolastica, lo studente potrà essere sottoposto a visita medica preventiva dallo stesso ovvero, qualora assente, dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale.
La struttura ospitante dovrà pertanto verificare che il certificato di idoneità alla mansione sia valido per l’intera durata del percorso di alternanza e che la sorveglianza sanitaria sia comprensiva dei rischi ai quali lo studente sarà esposto durante lo stage in azienda.
Consegna dei DPI (dispositivi di protezione individuale)
La struttura ospitante dovrà consegnare allo studente i necessari DPI previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi e documentarne adeguatamente la consegna. Concludiamo specificando che il Datore di Lavoro della struttura ospitante deve valutare in modo specifico tutti i rischi per gli studenti in alternanza scuola lavoro all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi.
Qualora all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi tali rischi non siano stati valutati, si consiglia di provvedere ad un aggiornamento dello stesso.
03/12/2022